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IL MASSAGGIATORE
Legge istitutiva
Il massaggiatore viene istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1264. Questa legge non è stata mai abrogata. I corsi furono attivati in base al R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, trasfuso nel T.U.L.S. Si veda in modo particolare l’art. 140.
Durata del corso
Non fu mai emanato un decreto relativo alla durata del corso.
I corsi ebbero quindi la durata:
Il titolo rilasciato al termine del corso è la licenza per l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore.
Sono considerate arti ausiliarie delle professioni sanitarie in base all’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1927, n. 1264 anche le seguenti professioni: ottico, odontotecnico, meccanico-ortopedico, infermiere generico.
Profilo professionale
Il profilo professionale del massaggiatore è contemplato nella circolare n. 20.400/3 del 5 luglio 1928 del Ministero dell’Interno, che precisa:
“I massaggiatori non sono degli infermieri specializzati nel massaggio, ma operatori la cui attività si intende limitata a quanto disposto nel comma c) dell’articolo 15 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.” L’articolo 15 comma c) del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 recita:
“Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare:
a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne,
b)
medicazioni vaginali e rettali,
c)
massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano
IL FISIOKINESITERAPISTA
Per sopperire alla carenza di massaggiatori diplomati da impiegare nelle strutture pubbliche e private ed in seguito all’introduzione nella riabilitazione oltre che del massaggio anche del movimento a scopo terapeutico e delle apparecchiature strumentali, nelle professioni sanitarie riabilitative fu necessario istituire una nuova figura denominata fisiokinesiterapista oppure anche tecnico fisiokinesiterapista o kinesiterapista.
Legge istitutiva
Furono tre:
- legge 31 agosto 1933, n. 1592;
- legge 19 luglio 1940, n. 1090, articolo 3;
- legge 19 gennaio 1942, n. 86, articolo 1.
Durata del corso
I corsi ebbero durata in generale biennale, anche se furono attivati corsi annuali. Il titolo di accesso ai corsi fu il diploma di scuola media di primo o secondo grado. Infatti il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, avente come titolo “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri”, al suo articolo 132, precisa che ai concorsi per terapisti della riabilitazione potevano partecipare anche operatori in possesso “di diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle competenti autorità, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado.”
Profilo professionale
Non è regolamentato per legge, ma può in generale essere quello del terapista della riabilitazione o di massofisioterapista(si veda la voce terapista della riabilitazione).
IL MASSOFISIOTERAPISTA
Legge istitutiva
Il massofisioterapista è stato istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 570. Quindi massaggiatore e massofisioterapista sono due operatori sanitari distinti. La legge istitutiva del massofisioterapista (570/61) è di 33 anni posteriore a quella del massaggiatore (1264/27).
Scuole e corsi per massofisioterapisti
Dall’anno 1961 fino all’anno 1971 i corsi per massofisioterapisti furono attivati presso gli istituti per non vedenti di Firenze e Napoli. Questi istituti sono denominati istituti statali per l’industria e l’artigianato.
Con l’emanazione della legge 19 maggio 1971, n. 403 ed in modo particolare che l’articolo 1 i corsi per massofisioterapisti possono essere attivati anche presso scuole autorizzate con decreto del Ministro per la sanità.
L’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento di un titolo abilitante ad un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie o per una professione sanitaria ausiliaria è stata demandata alle singole regioni, sia per effetto del D.P.R. 14.1.1972, n. 4, che del D.P.R. 14.1.1972, n. 10. Quindi anche presso le regioni furono istituiti corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista. Nella regione Sicilia, inoltre, furono istituiti anche due istituti professionali (Palermo e Catania) per non vedenti per il conseguimento della qualifica professionale di massofisioterapista.
Istituti per non vedenti ed iscrizione di alunni vedenti
L’articolo 30 del R.D. 29 agosto 1941,n. 1449 prevede che agli istituti per non vedenti per il conseguimento del titolo di massofisioterapista possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore ad un terzo del totale degli iscritti.
Durata del corso per il conseguimento del titolo di massofisioterapista
La durata del corso per il conseguimento del diploma o della qualifica professionale di massofisioterapista è triennale presso gli istituti per non vedenti.
Presso le singole regioni i corsi hanno avuto ed hanno durata biennale o triennale, come del resto in base alla legge 19 novembre 1990, n. 341, recante norme in tema di ordinamento didattico, il corso di diploma universitario aveva la durata non inferiore a due anni e non superiore a tre.
Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
Titolo di massaggiatore e massofisioterapista conseguito dai massaggiatori sportivi
Anche i massaggiatori sportivi, in possesso della licenza prevista dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, poterono ottenere in base all’articolo 11, secondo comma, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, previo esame, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista, previsto dall’articolo 1, della legge 19 maggio 1971, n. 403. Questo sta a dimostrare che l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, riguarda pacificamente anche i massaggiatori ed i massofisioterapisti vedenti.
IL MASSAGGIAOTRE SPORTIVO
Legge istitutiva
La figura del massaggiatore sportivo viene istituita con la legge 28 dicembre 1950, n. 1055. La legge è stata abrogata dall’articolo 13 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
L’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 prevede che solamente gli operatori in possesso del titolo previsto dall’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 sono ammessi ai corsi per il conseguimento della licenza di massaggiatore sportivo.
I programmi, l’organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con il decreto Ministeriale 5 luglio 1975.
IL TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
Legge istitutiva
La figura del terapista della riabilitazione fu introdotta nella legislazione sanitaria con l’articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Il decreto ministeriale (Ministro per la pubblica istruzione e Ministro per la sanità) 10 febbraio 1974, in attuazione alla legge 118/71, ha dato una compiuta regolamentazione alle scuole per terapisti della riabilitazione.
I corsi di terapisti della riabilitazione furono attivati con:
- Legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982;
- Legge 11 novembre 1990, n.341
Durata del corso
Triennale. Il titolo di accesso ai corsi era la scuola media superiore, anche di durata quadriennale.
Profilo professionale
E’ contemplato nell’articolo 42 - Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali- della legge 12/2/1968, n. 132, avente come titolo “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”. L’articolo 42 della legge 132/1968 recita: “I terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari, e quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica.”
IL FISIOTERAPISTA
Legge istitutiva
Decreto 14 settembre 1994, n. 741
Durata del corso
I corsi per il conseguimento del diploma universitario di fisioterapista furono istituiti con D.M. 24 luglio 1996, di durata triennale.
Il diploma universitario di fisioterapista è stato trasformato in laurea di I° livello di fisioterapista. Per accedere alla laurea di primo livello è necessario avere conseguito il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.
L’art. 3 del decreto 741/94 statuisce: “Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.” La legge 42/99 ed in modo particolare l’art. 4, commi 1 e 2, ha dato attuazione all’articolo 3 del decreto 741/94. In sostanza sono stati stabiliti i criteri per rendere equipollenti ed equivalenti ai diplomi universitari i titoli ottenuti con i pregressi ordinamenti.
Dalla legislazione si evince che gli attesti di qualifica professionale di massaggiatore, fisiokinesiterapista, massofisioterapista, terapista della riabilitazione sono titoli diversi dal diploma universitario di fisioterapista e ad esso devono essere resi equipollenti.
Con la riforma universitaria il diploma universitario di fisioterapista è stato trasformato in laurea triennale di primo livello di fisioterapia, con la possibilità di prorogare il corso di due anni e il conseguimento della laurea di specializzazione.
Profilo professionale
Contemplato nell’art. 1 del decreto 741/94.
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